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LO STATUTO

 

STATUTO DEI DIFENSORI NERI

 

ARTICOLO 1 – Definizione

1.1 – I Difensori Neri del Casato sono una congrega diplomatica/combattente di allineamento neutrale/positivo che ricalca moralmente il sentiero dell’Antico Codice.

 

ARTICOLO 2 – Scopo Generale

2.1 – Lo scopo principale della congrega è, tramite lo spirito cavalleresco e la saggezza degli antichi cavalieri, combattere e sconfiggere creature ultraterrene che possono minacciare Fovea e la sua cittadinanza. Dai vampiri ai mannari, passando per creature leggendarie quali draghi, orchi e abomini di varia natura, i Difensori Neri raccolgono e detengono le conoscenze per affrontare ciò che all’umano sembra assurdo fatta eccezione per ciò che è di competenza religiosa (i demoni).

2.2 – I Difensori Neri proteggono i cittadini di Fovea e collaborano con le istituzioni per il mantenimento della giustizia. Nello studio delle creature e di come sconfiggerle, alcuni Difensori si sono specializzati in pratiche alchemiche, creando preparati in grado di assemblare erbe, metalli, pietre e qualsiasi cosa si possa trovare nel mondo per essere trasformato. Ciò li rende edotti anche in pratiche curative e, infatti, vengono considerati combattenti ma anche eruditi guaritori.

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ARTICOLO 3 – Stile e Comportamento

3.1 – I Difensori Neri rispettano i Nobili, le leggi, le istituzioni ed il governo di Fovea e si comportano sempre in modo impeccabile.
3.2 – I Difensori neri si comportano educatamente con tutti senza eccedere in galanteria, non provocano senza motivo, sopportano l’ingiuria, sopportano il disprezzo e la menzogna, ma se si abusa della loro pazienza non si fermano se non dopo il silenzio del nemico, qualunque sia la sua forza.
3.3 – I Difensori Neri rispettano il nemico, sia come uomo che come guerriero, rispettandone gli usi, i costumi e la cultura, mai sono offensivi nei confronti di esso pur non essendo limitati dalla pietà nel combattimento.
3.4 – I Difensori Neri rispettano e riconoscono con il loro giuramento, i valori del “Codice”: Sacrificio, Fratellanza, Lealtà, Umiltà, Giustizia, Coraggio, Obbedienza, Onore. Il saluto dei Cavalieri dell’Ordine è “Forza e Onore”.
3.5 – I Difensori Neri del Casato sono obbligati a seguire in Codice Cavalleresco. Ma il Primo Difensore può invocare il “malicidio” contro fruitori di fede avversa nel caso di efferate azioni contro i deboli e gli indifesi. Il Difensore Nero però non dovrà mai eccedere in efferatezze.

 

ARTICOLO 4 – Cariche e Responsabilità

4.1 – I Difensori Neri hanno un ramo militare e un ramo, più ristretto, accademico in cui viene studiata l’alchimia e la medicina.
4.2 – La Gerarchia dell’Ordine è così strutturata:

 

RAMO MILITARE/DIPLOMATICO

 

• PRIMO DIFENSORE NERO
Responsabile della congrega, la coordina e la dirige; presiede il Gran Consiglio, esprime il parere ultimo sulle ammissioni e sugli allontanamenti dalla congrega è primo responsabile del comportamento dei Confratelli e per questo è colui che può decidere eventuali punizioni o sospensioni. Il mantello è nero bordato di blu, un blu brillante, è custode della Nobile spada dei Neri. Ha in dotazione un pugnale e la sua spada personale

• SIGNORA DEI NERI
E’ il titolo riservato a colei che prenderà posto come consorte o futura consorte al fianco dei Primo Difensore; siede al Gran Consiglio e può esprimere voto. Nell’eventualità il Primo Difensore non voglia aver consorte il ruolo è rivestito dalla fanciulla di maggior purezza e di cui il capocongrega si fida ciecamente. Nera la veste e il manto con dorate bordature ad arricchirne le fattezze, Un pugnale a sua difesa in dotazione. Se combattente potrà usare la spada di sua proprietà.

• UFFICIALE CAVALIERE DEI NERI
Responsabile della congrega in assenza del Primo Difensore, si occupa dell’amministrazione ordinaria di essa in autonomia; per le decisioni di straordinaria amministrazione agisce dopo aver sentito il parere del Primo Difensore Siede nel Gran Consiglio e ha diritto di voto. Il nero mantello è qui bordato pienamente di azzurro, un colore brillante. A lui come arma, oltre la spada personale, la spada degli ufficiali e un pugnale.

• GRAN AMBASCIATORE O AMBASCIATRICE DEI NERI
Gestisce i rapporti con le altre congreghe, è il tramite tra la diplomazia e i Difensori Neri. Cura in prima persona i rapporti con le congreghe di stesso allineamento riferendo direttamente e solo al Primo Difensore. A lui o lei fanno riferimento gli ambasciatori dei neri. Svolge attività informativa sul ruolo della congrega e sull’importanza dello spirito dei Neri presso i cittadini. La sua parola pubblica può esser la parola del Primo Difensore. Siede nel Gran Consiglio e ha diritto di voto. Il mantello che lo distingue è di rosso bordato, un rosso rubino, brillante a chi lo guarda. In dotazione un pugnale e una daga con l’effige dei neri impressa sulla lama. Possono usare la spada di loro proprietà.

• UFFICIALE DEI NERI
Si occupa della preparazione combattente della congrega. Esperto di ogni tecnica di combattimento, di ogni tipo di arma e strategia, tiene le lezioni di armi e strategie. Riferisce direttamente al Primo Difensore e al Primo Ufficiale. Non siede al Gran Consiglio e non ha diritto di voto. Il mantello è bordato di verde brillante intrecciato a fili d’argento, al fianco il pugnale dei neri e la spada dei Neri oltre che la sua arma personale.

• CAVALIERE DEI NERI
E’ ufficialmente il primo braccio armato della congrega, non siede nel consiglio e non ha di fatto diritto di voto. A lui possono essere affidati in affiancamento i Novizi dei Neri. Il mantello dei Cavalieri è nero di giallo bordato. Una spada di congrega recante l’effige dei neri è l’arma in dotazione. Possibilità i utilizzare un’arma personale

• SCUDIERO DEI NERI
Gli scudieri, sono coloro che effettuano il periodo di prova per divenire a tutti gli effetti membro dell`Ordine. Non hanno diritto di voto e non siedono nel Gran Consiglio. Senza mantello e senza colorazioni, indossano una nera uniforme con simboli ricamati di filo bianco e di argento. Un pugnale a loro viene dato come arma di congrega.

• DOLORE DEI NERI
E’ il titolo che spetta chi, su decisione del Primo Difensore o del Gran Consiglio, viene punito per atteggiamenti o comportamenti che violano le leggi della congrega, dell’Antico Codice o di Fovea. Il ruolo può essere temporaneo riammettendo successivamente la persona in congrega ma non necessariamente con il ruolo che ricopriva, o può essere definitivo portando all’espulsione del soggetto a titolo permanente e definitivo. Non indossano uniforme o mantelli che riconoscano la loro appartenenza ufficiale. Sono spogliati di ogni effige e di ogni arma di congrega.

 

RAMO ACCADEMICO

 

MAESTRO/MAESTRA ALCHIMISTA DEI NERI

Colui o Colei che è esperto nello studio della chimica, della fisica e della biologia. E’ in grado di sintetizzare preparati alchemici in grado di aiutare la Congrega nel combattere creature ultraterrene di varia natura; è altresì profondo conoscitore del corpo umano, delle malattie e delle cure di ferite di diverse gravità. Deputato ad insegnare agli alchimisti ed apprendisti, siede nel Gran Consiglio e ha diritto di voto. Il mantello che lo distingue è nero con ricami recante l’effige dei Neri e una bordatura verde intrecciata con argentei fili.

 

ALCHIMISTA DEI NERI

Colui o Colei che studia le scienze necessarie alla comprensione di taluni misteri della natura. Chimica, fisica, biologia, le materie oggetto di tanta dedizione. Sperimenta continuamente composti in grado di aiutare la Congrega a combattere creature ultraterrene e si avvale degli Apprendisti per migliorare costantemente la sua pratica, nonché degli insegnamenti del Maestro Alchimista. Essere alchimisti, significa anche essere guaritori. Non siede al Gran Consiglio e non ha diritto di voto. Il mantello che indossa è nero senza l’effige dei Neri, con una bordatura di un colore azzurro.

 

ALCHIMISTA NEOFITA

Colui o colei che, anziché la via delle armi, predilige lo studio delle scienze per prepararsi ad apprendere nozioni utili per la creazione di preparati in grado di aiutare la Congrega a combattere creature ultraterrene nonché a curare feriti e malati. Alle prime armi, non ha ancora le conoscenze né le competenze per intervenire in autonomia; necessita dell’aiuto degli Alchimisti più esperti nonché del Maestro. Indossa un mantello totalmente nero.

 

ARTICOLO 5 – Meccanismi Decisionali

5.1 –Il Primo Difensore gestisce e guida i Difensori Neri. Presiede il Gran Consiglio, organo consultivo, composto anche dalla Signora dei Neri, dal Cavaliere Ufficiale dei Neri, dai Gran Ambasciatori dei Neri.
5.2 – I rapporti ufficiali della congrega con le istituzioni sono di competenza esclusiva del Gran Maestro. Per stringere alleanze o impegnare la congrega in combattimenti o manifestazioni ufficiali si richiederà la convocazione del Gran Coniglio.
5.3 – L’inserimento di messaggi nelle bacheche cittadine devono sempre essere rispettosi verso terzi.

ARTICOLO 6 – Requisiti di Ammissione

6.1 – Chi vuole fare domanda deve avere almeno 600 punti sharma; non sono accettate le domande di chi appartiene ad una congrega o se ne sia dimesso da meno di 30 giorni.
6.2 – Per questioni di compatibilità, di indole e di natura, l’accesso la congrega è consentito solo a persone di allineamento neutrale/legale

6.3 – I Novizi dei Neri devono dichiarare di accettare le regole contenute nel presente statuto e di rispettare tutti gli insegnamenti ricevuti durante il periodo di formazione svolto con il ruolo di Scudiero dei Neri.

6.4 – Avere i requisiti necessari non da automaticamente diritto ad accedere alla congrega.

In parziale deroga all’Articolo 6, il Primo Cavaliere dei Neri avrà facoltà di ammettere nella gilda come Dolore dei Neri, cittadini dall’allineamento non in linea con quello della congrega ma che stanno facendo un percorso di redenzione.

 

ARTICOLO 7 – Carriera

7.1 – Le promozioni nell’Ordine vengono decise dal Primo Difensore su segnalazione del Gran Consiglio secondo un codice interno e solo se davvero meritevole per azioni compiute e per dedizione alla congrega e ai suoi valori.

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ARTICOLO 8 – Dimissioni/Espulsioni

8.1 – I Provvedimenti Disciplinari vengono presi dal Gran Consiglio, in base a un codice disciplinare interno.
8.2 – Possono venire allontanati dalla congrega coloro che non adempiano ai loro compiti e si rendano irreperibili per un tempo superiore a 15 giorni, senza aver previamente avvertito il proprio superiore di riferimento.
8.3 – Il Primo Difensore, qualora lo ritenesse giusto e in quanto depositario dello Statuto e delle chiavi di Fondazione dei Neri, può decidere punizioni ed espulsioni in autonomia senza avvalersi del parere del Gran Consiglio. Tali provvedimenti avranno applicazione immediata e dovranno essere giustificate.
8.4 – Le dimissioni richieste dal diretto interessato dovranno essere inviate ad uno dei Membri del Gran Consiglio. Il Primo Difensore provvederà ad assecondare la richiesta entro sette giorni previo riconsegna degli oggetti di proprietà dalla Congrega. Chi si allontanerà dalla Congrega di sua spontanea volontà, senza inviare debita richiesta e senza attendere il ritiro delle vesti e delle armi della congrega, verrà considerato a tutti gli effetti un disertore e non potrà più vestire i simboli dei Neri.

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